Obbligo di presentazione elaborato in forma digitale di aggiornamento del Database Topografico a ultimazione lavori
La Legge Regionale n°7 del 2010, modificando la L.R. n°12/2005, introduce l'obbligo di presentare a lavori ultimati un elaborato di aggiornamento del Database Topografico.
Si riporta un estratto dalla L.R. n°12/2005 - Legge per il Governo del Territorio così come modificata dalla L.R. n°7/2010.
Art. 35, comma 4bis. A seguito dell’ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 42, comma 14. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l’edilizia, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

