Incentivazione del risparmio energetico e dell'edilizia eco-sostenibile

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Criteri di incentivazione

I criteri di incentivazione per l'edilizia eco-sostenibile sono stati per la prima volta introdotti con provvedimento del Consiglio comunale n.12 del 09/02/2005, provvedimento che ha aggiornato gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione.
L’Amministrazione Comunale si è posta fra i suoi obiettivi la realizzazione di interventi secondo criteri di qualità e di eco-sostenibilità, stimolando i soggetti attuatori affinché, nell’esecuzione degli interventi edilizi, intervengano utilizzando criteri e tecniche costruttive compatibili con uno sviluppo sostenibile della città e del suo edificato, nel rispetto dell’ambiente e favorendo il risparmio energetico.

A tal fine l’Amministrazione Comunale ha previsto riduzioni percentuali dell’importo dovuto a titolo di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per chi faccia ricorso, nell’attività edilizia, alle modalità precisate nel documento “Misure in favore dell’edilizia sostenibile e del risparmio energetico negli edifici”, documento di riferimento per le istanze edilizie presentate dal 27 marzo 2009.

Accesso alle riduzioni

Per aver titolo alle riduzioni sopra previste si dovranno seguire le modalità operative di seguito descritte:

  1. Contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di costruire o della Denuncia di Inizio Attività, e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della stessa, la persona avente titolo ad eseguire gli interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti o ristrutturazione edilizia, presenta la domanda di riduzione dell’entità del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, redatta su apposito modulo predisposto dall’ufficio e firmata congiuntamente dal progettista e dal titolare della richiesta di permesso di costruire o della Denuncia di Inizio Attività; La domanda, corredata di tutti gli eventuali documenti per essa richiesti, dovrà specificare i requisiti costruttivi e prestazionali tra quelli di seguito indicati in Tabella A di cui ci si intende avvalere per avere accesso alla riduzione.
  2. Il tecnico istruttore, dopo aver registrato la domanda di riduzione ed i documenti ad essa correlati, provvederà, in sede di determinazione del contributo di costruzione, a verificare se, sulla base dei documenti consegnati, il richiedente abbia titolo o meno a poter accedere alla riduzione richiesta, e se tale riduzione sia coerente con le condizioni e gli importi previsti dalle presenti disposizioni. Gli esiti di tale verifica, se favorevoli, saranno comunicati al richiedente contestualmente alla richiesta di versamento del contributo dovuto; se negativi saranno comunicati al richiedente prima della determinazione del contributo.
  3. Il tecnico istruttore, calcolato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, riporterà su apposito Registro:
    1. l’importo complessivo dovuto; 
    2. la percentuale di riduzione di cui ha titolo; 
    3. l’importo corrispondente alla riduzione ottenuta; 
    4. l’importo complessivo dovuto, al netto della riduzione ottenuta;
    5. l’importo della garanzia fidejussoria e gli estremi della polizza fornita dal richiedente; In luogo del Registro potrà essere utilizzato il software di gestione delle pratiche edilizie, purchè consenta di verificare periodicamente e rapidamente il rendiconto sullo stato delle riduzioni accordate;
  1. Nel corso della procedura, il tecnico istruttore, sentito il Dirigente della Divisione Gestione del Territorio, si potrà avvalere della Commissione Edilizia per la verifica dei requisiti e la rispondenza del progetto ai criteri specificati nei paragrafi precedenti;
  2. La riduzione accordata dovrà essere garantita da polizza fideiussoria di importo pari a quello della riduzione, incrementato dell’importo corrispondente all’interesse legale calcolato dalla data di efficacia a quella di scadenza del titolo abilitante all’esecuzione delle opere. Come più avanti indicato, tali garanzie verranno svincolate al termine della costruzione ad avvenuta presentazione dei documenti richiesti per comprovare il raggiungimento dei dichiarati obiettivi di risparmio energetico e di sostenibilità;
  3. Al termine dell’intervento, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori dovrà rilasciare al Comune apposita Relazione peritale asseverata di fine lavori attestante che l’intervento è stato realizzato secondo i criteri per i quali è stata richiesta e accordata la riduzione del contributo per gli oneri di urbanizzazione. Al fine di agevolare tale operazione il Comune potrà predisporre apposito modulo.
  4. Qualora verifiche o ispezioni richieste e/o autorizzate dal Comune, sia in corso d’opera che a conclusione dei lavori, dovessero evidenziare che i criteri oggetto della domanda di riduzione non sono stati rispettati, il richiedente perderà diritto alle riduzioni richieste. In tal caso il richiedente dovrà versare al Comune una somma pari al valore attualizzato della riduzione accordata, maggiorata di un importo calcolato come previsto dall’art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui la Relazione peritale finale asseverasse che le opere esistenti sono conformi ai criteri per i quali è stata riconosciuta la riduzione degli oneri, ma ciò non risultasse vero a fronte di successive verifiche, il richiedente verserà al Comune una somma pari al valore attualizzato della riduzione accordata, maggiorata di un importo calcolato come previsto dall’art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 e il firmatario della Relazione peritale finale verrà sanzionato con la comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
  5. Le garanzie fornite dal richiedente al momento del pagamento degli oneri di urbanizzazione potranno essere svincolate al termine dei lavori, a seguito della avvenuta presentazione della Relazione peritale finale redatta da un professionista incaricato o dal Direttore dei lavori e, per quanto necessario: a. della certificazione energetica finale dell’edificio, comprovante il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti; b. degli altri documenti finali comprovanti che le opere realizzate rispettano i requisiti di efficienza energetica e di sostenibilità per i quali era stata presentata richiesta di riduzione degli oneri.